Il caso deciso dal Tribunale di Napoli
Con la sentenza n. 7054 del 14 luglio 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente in favore di insegnanti non di ruolo che avevano prestato servizio con contratti a tempo determinato. La controversia riguardava il mancato riconoscimento del beneficio annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale.
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si era costituito nel giudizio. Il Tribunale ha accolto le domande delle ricorrenti, richiamando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato e la funzione formativa della Carta.
Che cos’è la Carta del Docente
La Carta del Docente è stata istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 come strumento destinato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali del personale docente.
Il beneficio ha valore nominale annuale di 500 euro e può essere utilizzato, nei limiti della disciplina applicabile, per acquisti e attività funzionali all’aggiornamento professionale.
Perché l’esclusione dei supplenti è stata contestata
La formulazione originaria della normativa nazionale riservava il beneficio ai docenti di ruolo. Da questa differenza è nato un ampio contenzioso, perché anche i docenti a tempo determinato svolgono attività didattica e sono soggetti ad esigenze di formazione e aggiornamento analoghe a quelle del personale a tempo indeterminato.
Il problema giuridico consiste quindi nel verificare se la mera temporaneità del contratto costituisca una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento meno favorevole.
Il principio europeo di non discriminazione
La sentenza richiama la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. La regola vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che la differenza sia giustificata da ragioni oggettive.
In materia di Carta del Docente, la formazione continua non dipende dalla stabilità del rapporto: serve alla qualità dell’insegnamento e interessa anche il personale assunto per un periodo determinato.
Il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea
Il Tribunale di Napoli richiama l’ordinanza della Corte di giustizia del 18 maggio 2022, causa C-450/21, che ha ritenuto incompatibile con il principio di non discriminazione una disciplina nazionale che riservi la Carta ai soli docenti a tempo indeterminato senza una giustificazione oggettiva.
Questo passaggio ha avuto un peso decisivo nell’evoluzione della giurisprudenza italiana e nella successiva estensione del beneficio ai docenti precari in presenza dei presupposti individuati dai giudici.
Il successivo intervento della Cassazione
La sentenza richiama anche Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, che ha recepito i principi europei e precisato che il beneficio spetta ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno.
La Corte ha chiarito che la mera natura temporanea del rapporto non giustifica la disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
Quali supplenze danno diritto alla Carta
La sentenza n. 7054/2026 ribadisce in modo espresso che la Carta spetta ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali sino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, vale a dire sino al 30 giugno.
La verifica deve quindi essere svolta anno per anno, sulla base dei contratti effettivamente sottoscritti e della durata concreta del servizio.
Non serve una domanda preventiva per far sorgere il diritto
Il Tribunale afferma che il riconoscimento del beneficio non dipende dall’avere presentato in precedenza una specifica domanda amministrativa di attribuzione della Carta.
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Il diritto sorge in presenza dei presupposti sostanziali individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza, mentre la domanda giudiziale serve ad ottenere il riconoscimento e l’adempimento quando l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente.
Le tre docenti ricorrenti
Nel caso concreto il giudizio riguardava tre docenti precarie. Una rivendicava il beneficio per l’anno scolastico 2024/2025, mentre le altre lo chiedevano per gli anni 2022/2023 e 2023/2024.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto in relazione alle annualità accertate, disponendo l’attribuzione della Carta per 500 euro per ciascun anno scolastico spettante.
Adempimento in forma specifica
Quando il docente, al momento della decisione, è ancora inserito nel sistema scolastico pubblico, la tutela consiste normalmente nell’adempimento in forma specifica: l’Amministrazione deve attribuire la Carta secondo il meccanismo proprio del beneficio e per un valore corrispondente a quello non riconosciuto.
Questo evita di trasformare automaticamente la misura formativa in una semplice somma di denaro svincolata dalla sua destinazione.
Cosa significa essere ancora inseriti nel sistema scolastico
La permanenza nel sistema scolastico può risultare, a seconda del caso concreto, dall’attuale rapporto di supplenza, dall’inserimento nelle graduatorie o dal successivo passaggio in ruolo.
Questo dato assume rilievo soprattutto per stabilire quale forma di tutela sia ancora concretamente praticabile.
La natura del beneficio
La Carta del Docente ha contenuto economicamente quantificabile, ma resta vincolata a finalità di formazione. Proprio questa caratteristica spiega perché la giurisprudenza distingua il riconoscimento della Carta da una generica domanda di risarcimento.
La corretta qualificazione della pretesa incide sul tipo di pronuncia, sulla prescrizione e sul modo in cui il beneficio viene concretamente attribuito.
La prescrizione quinquennale
La sentenza affronta anche il tema della prescrizione. Per l’azione di adempimento in forma specifica viene applicato il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c..
Il termine decorre, secondo il criterio richiamato dal Tribunale, dalla data in cui sorge il diritto all’accredito: dal conferimento dell’incarico di supplenza oppure, se successiva, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla piattaforma.
Perché la prescrizione va controllata anno per anno
Ogni annualità costituisce una posizione autonoma. Non è quindi sufficiente sapere genericamente di avere prestato servizio come supplente: bisogna verificare data del contratto, durata dell’incarico e momento in cui il beneficio avrebbe dovuto essere attribuito.
Questo controllo consente di individuare le annualità ancora azionabili e quelle per le quali la questione prescrizionale richiede un esame più approfondito.
Gli atti interruttivi
Diffide e richieste formalmente inviate all’Amministrazione possono assumere rilievo ai fini della prescrizione, purché abbiano contenuto idoneo e siano provabili quanto a invio e ricezione.
È quindi utile conservare PEC, ricevute, istanze, risposte dell’Amministrazione e qualsiasi precedente iniziativa stragiudiziale.
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