Con la sentenza n. 333/2026 del 31 luglio 2026, il Giudice di Pace di Acireale ha affrontato una controversia relativa ai danni subiti da un’autovettura a causa della caduta di cocci di mattonelle provenienti dalla copertura di un fabbricato condominiale prospiciente la pubblica via.
Il veicolo era stato danneggiato mentre si trovava regolarmente parcheggiato. La Polizia Municipale, intervenuta nell’immediatezza, aveva accertato la presenza sulla carreggiata di numerosi frammenti distaccatisi dal tetto dell’edificio e aveva rilevato i danni riportati dall’autovettura.
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Il caso esaminato dal Giudice di Pace di Acireale
Il proprietario dell’auto aveva chiesto il risarcimento dei danni al condominio. Dopo il mancato esito della diffida e della negoziazione assistita, aveva promosso il giudizio chiedendo la condanna dell’ente di gestione.
Il condominio aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la copertura interessata dall’evento fosse di proprietà esclusiva e non costituisse parte comune dell’edificio. Aveva inoltre contestato la provenienza dei materiali e invocato il caso fortuito, attribuendo il distacco alle condizioni meteorologiche avverse.
La proprietà esclusiva della copertura non esclude automaticamente la responsabilità del condominio
Il Giudice ha respinto l’eccezione preliminare. Anche nell’ipotesi in cui la copertura fosse formalmente di proprietà esclusiva, ciò non escluderebbe automaticamente una responsabilità concorrente del condominio qualora fossero stati omessi i doveri di vigilanza, controllo e conservazione connessi alla sicurezza dell’edificio.
La sentenza sottolinea che la questione della eventuale corresponsabilità di altri soggetti riguarda i rapporti interni tra i possibili coobbligati e non impedisce al danneggiato di agire nei confronti di uno dei responsabili solidali.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
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La decisione richiama la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., fondata sul rapporto di custodia tra il soggetto responsabile e la cosa che ha provocato il danno.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio subito. Spetta invece al custode dimostrare l’esistenza del caso fortuito, cioè di un fattore esterno autonomo, imprevedibile e inevitabile capace di interrompere il nesso causale.
La prova della provenienza delle mattonelle
Nel caso concreto, il Giudice ha attribuito particolare rilevanza agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti. Gli agenti avevano trovato sulla carreggiata numerosi frammenti di mattonelle distaccatisi dalla copertura del complesso condominiale e avevano rilevato danni su diverse autovetture, compresa quella del ricorrente.
La stessa documentazione condominiale richiamava il veicolo danneggiato da mattonelle staccatesi dal tetto, elemento che ha ulteriormente rafforzato la ricostruzione causale dell’evento.
La CTU esclude il caso fortuito
La consulenza tecnica d’ufficio ha avuto un ruolo decisivo. Il CTU ha ricostruito la provenienza dei materiali, le cause del distacco e la compatibilità tra l’evento e i danni riportati dal veicolo.
Secondo la ricostruzione recepita dal Giudice, il distacco delle mattonelle non era stato determinato da un evento eccezionale e imprevedibile, ma dal progressivo deterioramento degli elementi di rivestimento e dalla perdita della loro capacità di ancoraggio, riconducibili a un difetto manutentivo protrattosi nel tempo.
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