Art. 59 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONE I - Le Camere

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Dispositivo — testo vigente

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1)La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha precisato che il numero complessivo dei senatori a vita di nomina presidenziale in carica non può essere superiore a cinque.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 4 novembre 2020È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2020-11-05

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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