Art. 58 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONE I - Le Camere

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Dispositivo — testo vigente

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 18 ottobre 2021, n. 1)La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 ha equiparato l’elettorato attivo per il Senato a quello della Camera, eliminando il requisito dei venticinque anni per l’elezione del Senato.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 3 novembre 2021I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2021-11-04

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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