Art. 60 Costituzione

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I - IL PARLAMENTOSEZIONE I - Le Camere

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Dispositivo — testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAggiornamento (L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2)La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ha uniformato a cinque anni la durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. (2)Nota relativa all’articoloTesto previgente fino al 26 febbraio 1963La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1963-02-27

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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