Art. 725 c.p.

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2000-01-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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