Art. 726 c.p.

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(322) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 726 del codice penale, come sostituito dall' art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell' articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-04-21

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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