Art. 724 c.p.

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. (146) La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2000-01-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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