Dispositivo — testo vigente
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2000-01-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva