Art. 704 c.p.

Armi

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Dispositivo — testo vigente

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1931-07-01

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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