Art. 707 c.p.

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(52) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1971-02-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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