Art. 694 c.p.

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda fino a lire duemila. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(90) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1981-12-15

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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