Dispositivo — testo vigente
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(90) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale ".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 1981-12-15
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva