Dispositivo — testo vigente
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. (1) (3) (4) (5)(1) (3) (4) (5)
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche. (2)(2)
Note
- (1)Comma 1(33) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
- (2)Comma 2(39) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell' articolo 695 del Codice penale ".
- (3)Comma 1(96) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
- (4)Comma 1(125) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
- (5)Comma 1(233) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal primo comma del presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2011-10-13
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva