Dispositivo — testo vigente
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(63) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 1975-01-04
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva