Art. 502 c.p.

Serrata e sciopero per fini contrattuali

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Dispositivo — testo vigente

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.24a

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.24a (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(24a) AGGIORNAMENTOLa Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1960-05-08

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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