Art. 504 c.p.

Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

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Dispositivo — testo vigente

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(98) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1983-06-16

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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