Art. 404 c.p.

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(156) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall' art. 406 del codice penale ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2006-03-28

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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