Art. 403 c.p.

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(197) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2006-03-28

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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