Dispositivo — testo vigente
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(171) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Decorrenza indicata: 2000-11-30
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva