Dispositivo — testo vigente
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(185) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall' articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Decorrenza indicata: 2006-03-28
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva