Dispositivo — testo vigente
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila. (1)(1)
Note
- (1)Comma 2(104) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Decorrenza indicata: 1985-07-11
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva