Art. 274 c.p.

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(104) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 1985-07-11

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.p.