Dispositivo — testo vigente
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (1)(1)
Note
- (1)Comma 3(180) AGGIORNAMENTO — comma 3La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Decorrenza indicata: 2001-07-19
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva