Art. 59-duodecies Codice del consumo

Esercizio dei poteri di vigilanza

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Dispositivo — testo vigente

1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su Normattiva; modifiche D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, applicabili dal 19 giugno 2026

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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