Dispositivo — testo vigente
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online: a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione; b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente; c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su Normattiva; modifiche D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, applicabili dal 19 giugno 2026
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva