Dispositivo — testo vigente
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su Normattiva; modifiche D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, applicabili dal 19 giugno 2026
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Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva