Art. 82 Codice della crisi d’impresa

Revoca dell’omologazione

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o dolosamente simulate attività inesistenti, o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La revoca interviene inoltre nei casi di inadempimento o impossibilità di esecuzione previsti dal codice.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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