Art. 83 Codice della crisi d’impresa

Conversione in procedura liquidatoria

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

In ogni caso di revoca dell’omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. Il giudice provvede allo stesso modo nei casi previsti dalla legge su istanza dei creditori o del pubblico ministero quando la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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