Art. 81 Codice della crisi d’impresa

Esecuzione del concordato minore

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

Il debitore provvede all’esecuzione del piano omologato sotto la vigilanza dell’OCC. L’OCC risolve le eventuali difficoltà sottoponendole al giudice se necessario e, terminata l’esecuzione, presenta il rendiconto. Il giudice, verificata la conformità degli atti dispositivi al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione dei vincoli e delle formalità nei casi previsti.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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