Art. 80 Codice della crisi d’impresa

Omologazione del concordato minore

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice, verificati l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, omologa il concordato con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. In presenza di contestazioni sulla convenienza, il giudice omologa quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Si applicano le regole sul trattamento dei crediti pubblici previste dalla disciplina vigente.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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