Dispositivo — testo vigente
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, quando gli effetti dell'accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. L'estensione è subordinata alle condizioni di legge, tra cui l'informazione completa dei creditori, la buona fede nelle trattative e le percentuali di adesione previste dalla disposizione vigente.
Note
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva