Art. 61 Codice della crisi d’impresa

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, quando gli effetti dell'accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. L'estensione è subordinata alle condizioni di legge, tra cui l'informazione completa dei creditori, la buona fede nelle trattative e le percentuali di adesione previste dalla disposizione vigente.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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