Art. 62 Codice della crisi d’impresa

Convenzione di moratoria

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, può produrre effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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