Dispositivo — testo vigente
La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee. Restano ferme le ulteriori condizioni stabilite dalla disciplina vigente.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.
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Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva