Art. 57 Codice della crisi d’impresa

Accordi di ristrutturazione dei debiti

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in particolare, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale del D.Lgs. 14/2019; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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