Dispositivo — testo vigente
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in particolare, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale del D.Lgs. 14/2019; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva