Art. 58 Codice della crisi d’impresa

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. Se dopo l'omologazione si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori con le modalità previste dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale del D.Lgs. 14/2019; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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