Art. 56 Codice della crisi d’impresa

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISICAPO I - Accordi

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Dispositivo — testo vigente

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano rivolto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria. Il piano deve avere data certa e indicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, le principali cause della crisi, le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione, gli apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare, nonché il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloDisposizione verificata sulla versione consolidata ufficiale del D.Lgs. 14/2019; testo redazionale coordinato, fonte ufficiale collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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