Art. 53 Codice della crisi d’impresa

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

In caso di revoca della liquidazione giudiziale restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. In caso di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione, la corte di appello provvede secondo la disciplina vigente e può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale quando ne ricorrono i presupposti.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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