Dispositivo — testo vigente
In caso di revoca della liquidazione giudiziale restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. In caso di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione, la corte di appello provvede secondo la disciplina vigente e può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale quando ne ricorrono i presupposti.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.
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Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva