Dispositivo — testo vigente
Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte e quando ricorrono gravi e fondati motivi, può sospendere in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione oppure l'esecuzione del piano o dei pagamenti, adottando le misure previste dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva