Art. 52 Codice della crisi d’impresa

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte e quando ricorrono gravi e fondati motivi, può sospendere in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione oppure l'esecuzione del piano o dei pagamenti, adottando le misure previste dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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