Art. 54 Codice della crisi d’impresa

Misure cautelari e protettive

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Nel corso del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari necessari secondo la disciplina vigente. Il debitore può chiedere misure protettive del patrimonio; il giudice ne determina durata e contenuto e provvede sulla conferma, revoca o modifica nei casi previsti dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto coordinato e verificato sulla versione consolidata ufficiale.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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