Dispositivo — testo vigente
Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. Con la sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore il deposito della documentazione prevista, stabilisce luogo, giorno e ora dell'udienza per l'esame dello stato passivo e assegna ai creditori e ai terzi i termini previsti dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva