Art. 49 Codice della crisi d’impresa

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. Con la sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore il deposito della documentazione prevista, stabilisce luogo, giorno e ora dell'udienza per l'esame dello stato passivo e assegna ai creditori e ai terzi i termini previsti dalla legge.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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