Dispositivo — testo vigente
Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese. Contro il decreto il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte di appello nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sulla versione consolidata ufficiale; coordinato con D.Lgs. 136/2024.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva