Art. 48 Codice della crisi d’impresa

Procedimento di omologazione

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Il tribunale procede all'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione secondo il procedimento previsto dalla legge. La sentenza di omologazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese e produce gli effetti previsti dalla disposizione vigente. Se il tribunale non omologa, provvede con sentenza ed eventualmente dichiara, su ricorso di un soggetto legittimato, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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