Art. 47 Codice della crisi d’impresa

Apertura del concordato preventivo

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato, verifica i presupposti previsti dalla legge, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi. Se ricorrono i presupposti dichiara aperta la procedura e adotta i provvedimenti previsti; in difetto dichiara inammissibile la proposta, ferma la possibilità di apertura della liquidazione giudiziale quando ne ricorrono i presupposti.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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