Dispositivo — testo vigente
Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione provvede il giudice delegato. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti sono prededucibili. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti salvo autorizzazione; le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva