Art. 46 Codice della crisi d’impresa

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione provvede il giudice delegato. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti sono prededucibili. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti salvo autorizzazione; le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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