Art. 45 Codice della crisi d’impresa

Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale ed è iscritto nel registro delle imprese secondo la disciplina vigente.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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