Dispositivo — testo vigente
Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. Il tribunale fissa il termine per il deposito, nomina il commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici e ordina il versamento della somma per le spese della procedura. Dalla data del deposito e sino alla scadenza del termine si producono gli effetti previsti dalla disciplina vigente.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva