Art. 44 Codice della crisi d’impresa

Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. Il tribunale fissa il termine per il deposito, nomina il commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici e ordina il versamento della somma per le spese della procedura. Dalla data del deposito e sino alla scadenza del termine si producono gli effetti previsti dalla disciplina vigente.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato e coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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