Art. 43 Codice della crisi d’impresa

Rinuncia alla domanda

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudizialeSEZIONE II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. 2. Il tribunale provvede sull'estinzione con decreto e può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa. 3. Se la domanda era iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione per la relativa iscrizione.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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