Art. 42 Codice della crisi d’impresa

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudizialeSEZIONE II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce mediante collegamento telematico alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e del Registro delle imprese i dati e documenti relativi al debitore individuati dall'articolo 367. 2. Fino all'efficacia dell'articolo 367, l'acquisizione avviene mediante richiesta tramite posta elettronica certificata.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2019-12-31

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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