Dispositivo — testo vigente
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce mediante collegamento telematico alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e del Registro delle imprese i dati e documenti relativi al debitore individuati dall'articolo 367. 2. Fino all'efficacia dell'articolo 367, l'acquisizione avviene mediante richiesta tramite posta elettronica certificata.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2019-12-31
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva