Dispositivo — testo vigente
1. Il tribunale convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 2. Tra notifica e udienza intercorrono almeno quindici giorni. 3. I termini possono essere abbreviati con decreto motivato per particolari ragioni di urgenza. 4. Il decreto fissa il termine per memorie; il debitore deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi o la documentazione fiscale sostitutiva prevista dalla legge. 5. L'intervento dei legittimati e del pubblico ministero è consentito sino alla rimessione della causa al collegio. 6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione e l'istruttoria, anche mediante informazioni da banche dati pubbliche e registri.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2021-09-01
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva