Art. 41 Codice della crisi d’impresa

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudizialeSEZIONE II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

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Dispositivo — testo vigente

1. Il tribunale convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 2. Tra notifica e udienza intercorrono almeno quindici giorni. 3. I termini possono essere abbreviati con decreto motivato per particolari ragioni di urgenza. 4. Il decreto fissa il termine per memorie; il debitore deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi o la documentazione fiscale sostitutiva prevista dalla legge. 5. L'intervento dei legittimati e del pubblico ministero è consentito sino alla rimessione della causa al collegio. 6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione e l'istruttoria, anche mediante informazioni da banche dati pubbliche e registri.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato sul testo consolidato del D.Lgs. 14/2019; fonte ufficiale Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2021-09-01

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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